Anche il lavoratore autonomo aziendale ha diritto alla quota forfettaria

L’articolo 31 della legge 20/2007, dell’11 luglio, sullo Statuto del Lavoratore Autonomo (di seguito LETA), stabilisce la possibilità che i lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta o che non sono stati iscritti nei due anni immediatamente precedenti, a partire dalla data di effettiva iscrizione, al Regime Speciale dei Lavoratori Autonomi (di seguito RETA), possano beneficiare di una riduzione del contributo autonomo.

Tariffe per lavoratori autonomi

Se si sceglie di versare i contributi in base al minimo applicabile, si potrà beneficiare di una riduzione dei contributi per imprevisti comuni durante i primi 12 mesi immediatamente successivi alla data di efficacia dell’iscrizione, che consisterà in una quota mensile unica di 60 euro.

Tale contributo copre sia le emergenze comuni che quelle professionali, esentando i lavoratori dal pagamento dei contributi per la cessazione dell’attività e per la formazione professionale.

Di questi 60 euro di compenso, 51,50 euro corrispondono alle spese ordinarie e 8,50 euro alle spese professionali. Se si sceglie una base più alta, si applica una riduzione dell’80% alla tariffa.

Si tratta di quella che è stata definita la “tariffa fissa per i lavoratori autonomi” per i primi 12 mesi. Ma anche, e come affermato nell’articolo 31.2. si applicheranno le disposizioni a), b) e c) del LETA:

  1. una riduzione pari al 50% del canone per i 6 mesi successivi al periodo iniziale,
  2. una riduzione pari al 30 per cento della quota per i successivi 3 mesi,
  3. e un bonus pari al 30 percento del compenso per i successivi 3 mesi.

Dobbiamo anche tenere presente che una donna sotto i 35 anni o un uomo sotto i 30 anni potranno comunque beneficiare di un bonus del 30% per altri 12 mesi.

Ma non tutti i lavoratori autonomi avevano diritto a questa “tariffa fissa”. In particolare, veniva esclusa l’applicazione di tale riduzione ai cosiddetti lavoratori autonomi aziendali. Sono lavoratori autonomi che hanno costituito una società commerciale per esercitare la loro professione.

Il diritto dei lavoratori autonomi

Dall’introduzione di questa misura a sostegno dell’imprenditorialità, diversi lavoratori autonomi in società hanno chiesto che questo diritto venisse riconosciuto. Non riuscivano a capire perché qualcuno che osa avviare un’attività non avrebbe avuto diritto a quella “tariffa fissa” semplicemente perché aveva scelto una società per azioni come modello di business. Soprattutto perché l’articolo 1.2.c) della LETA li riconosce come lavoratori autonomi a pieno titolo e rientrano nell’ambito di applicazione del suo Statuto.

Ecco perché le imprese autonome si sono rivolte alla previdenza sociale, pretendendo ciò a cui hanno diritto per legge. Molti hanno vinto questa battaglia e ora la Corte Suprema è riuscita a pronunciarsi sulla questione. Lo ha fatto in un modo molto vantaggioso per il lavoratore autonomo aziendale.

Si è pronunciata a favore di una donna di 25 anni che non aveva mai lavorato in proprio prima di decidere di diventare unica amministratrice di una società a responsabilità limitata con un unico socio.

Nel 2016 si è registrata come lavoratrice autonoma e ha fatto domanda per la “tariffa fissa”. Credeva di soddisfare i prerequisiti. Ma si rende conto che è stato escluso da quel bonus semplicemente perché era un lavoratore autonomo, socio di un’azienda. La previdenza sociale stava interpretando in modo restrittivo la normativa applicabile.

Dopo averla richiesta alla Previdenza Sociale, la richiesta viene respinta. Dopo aver esaurito le vie amministrative, ha presentato ricorso contro la decisione presso l’Alta Corte di Giustizia dei Paesi Baschi, che si è pronunciata in suo favore con sentenza del 28 giugno 2017.

La sentenza della Corte Suprema

Ciò è stato ora confermato dalla Corte Suprema nella sentenza del 3 dicembre 2019, che riflette i criteri precedentemente stabiliti nei Paesi Baschi, affermando:

Senza negare la forza persuasiva di tale argomentazione, si tratta più di una critica al legislatore che di un elemento interpretativo della norma, argomentazione non definitiva a giudizio della Corte se si considera che il gruppo di lavoratori autonomi contemplato dall’articolo 1.2.c) LETA comprende una vastissima varietà di tipologie di persone, tra cui casi come quello del ricorrente, un giovane senza precedente attività lavorativa, che avvia un’attività economica e, anziché farlo personalmente, opta per la rappresentanza legale aziendale per ragioni strettamente di utilità economica. Inoltre, l’articolo 312.2 TRLGSS15 esenta dalla base contributiva minima prevista al numero 1, tra gli altri, il gruppo dell’articolo 305.2.b) (in cui si trova il ricorrente) durante i primi 12 mesi della sua attività dalla data di iscrizione, se questa è iniziale, il che dimostra che il legislatore intende anche incentivare l’avvio dell’attività lavorativa di detto gruppo. In sintesi, l’interpretazione postulata dalla risoluzione impugnata non è compatibile con l’elemento grammaticale o sistematico dell’interpretazione dell’articolo 31 LETA e, dal punto di vista finalistico, la sua applicazione al caso in esame non contraddice lo spirito e lo scopo della disposizione.

La Corte ritiene che l’aliquota fissa sia stata creata con un obiettivo: stabilire una serie di incentivi per i giovani imprenditori autonomi di età inferiore ai 30 anni che vogliono avviare un’attività economica autonoma. Ecco perché non possono essere esclusi semplicemente perché sono amministratori di un’impresa individuale.

Come giustamente sottolinea la Corte Suprema, la misura in questione è sviluppata dall’articolo 31 della LETA, che si trova nel Capitolo II, Titolo V, intitolato “Promozione e tutela del lavoro autonomo”. Anche il lavoro di un libero professionista aziendale è un’attività autonoma e richiede quindi sostegno e tutela.

Pertanto, nel quarto motivo della citata sentenza della Corte Suprema, si stabilisce:

Ebbene, se concentriamo la nostra analisi sulle circostanze del caso, non troviamo che la soluzione adottata dal Tribunale di Bilbao sia in contraddizione con l’intenzione del legislatore. Come si legge nella sentenza, i benefici dell’articolo 31 sono riconosciuti “al giovane senza alcuna precedente esperienza lavorativa che inizia un’attività economica e, anziché farlo personalmente, opta per la personalità giuridica aziendale per ragioni strettamente economiche”. Ciò non è incompatibile, anzi è tutt’altro che incompatibile con l’obiettivo di stimolare l’imprenditorialità, soprattutto tra i giovani, e di promuovere il lavoro autonomo. È opportuno precisare che ciò non favorisce un socio estraneo all’attività della società, bensì qualcuno che svolge tale attività in proprio e non è stato riconosciuto come lavoratore autonomo. Pertanto, da questa prospettiva, riteniamo corretta la valutazione della sentenza.

L’Alta Corte interpreta che la legge aveva lo scopo di promuovere il lavoro autonomo. Pertanto, è logico che l’aliquota fissa favorisca una persona senza esperienza lavorativa pregressa che avvia un’attività economica e, anziché farlo personalmente, opta per la forma giuridica societaria per ragioni strettamente economiche.

Sulla base dell’attuale giurisprudenza, il Tesoro è tenuto a rimborsare qualsiasi differenza di contribuzione che un membro autonomo di una società abbia impropriamente versato.

Le persone giuridiche autonome a cui non è stato consentito di beneficiare della cosiddetta “aliquota fissa” possono richiedere alla Previdenza sociale il pagamento in eccesso. A patto che non siano trascorsi più di quattro anni dal pagamento della prima rata RETA.

Per fare ciò è necessario avviare un procedimento amministrativo con cui il cittadino chiede la restituzione di quanto indebitamente versato per mancata applicazione dei relativi bonus.

Se la risposta ottenuta è negativa, è possibile presentare ricorso. Se il titolare di un’impresa autonoma non ottiene l’approvazione della procedura amministrativa, può essere avviata un’azione legale presso il Tribunale amministrativo.Per questo tipo di procedure è consigliabile che il titolare di un’impresa autonoma si affidi ad avvocati specializzati in società come lo studio legale di Bologna dell’avvocato Simone Angelici, affinché la sua richiesta dinanzi alla Pubblica Amministrazione abbia fondamento sufficiente per ottenere la risposta più vantaggiosa possibile.