Elaborato planimetrico e cambiamenti per la SCIA

Cos’è la SCIA

La SCIA, segnalazione certificata d’inizio attività, è un documento che permette sia al privato cittadino o ad un’impresa edile di eseguire opere di manutenzione o ristrutturare un immobile ma, nello stesso tempo, lo stesso documento consente anche di avviare, cambiare o terminare un’attività produttiva, senza dover aspettare i tempi necessari ai controlli e alle verifiche preliminari da parte degli enti di competenza. In caso di intervento su un immobile la pratica va indirizzata all’Ufficio Urbanistica del Comune in cui risiede l’immobile, mentre nel caso di inizio, variazione o termine di attività produttive, la pratica deve essere indirizzata appunto allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Secondo quanto disposto dall’articolo 19 della legge 241/90, la presentazione della Scia ha effetto immediato e i lavori possono avere inizio immediatamente dopo la sua presentazione.

 

L’elaborato planimetrico

In caso di manutenzione o ristrutturazione di un edificio composto da più unità immobiliari (ad es, condominio), l’elaborato planimetrico è un documento che rappresenta graficamente i confini, le pertinenze di un fabbricato e appunto le unità immobiliari di cui è composto, delle quali segnala unicamente numero, posizione rispetto alla sagoma esterna dell’edificio e gli ingressi distinti. Tale documento può far parte della documentazione per la presentazione della SCIA, insieme ad altri documenti tecnici e alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.

 

SCIA – cambiamenti

La prima Commissione Affari costituzionali sta esaminando una proposta di decreto legge, facente parte della riforma della Pubblica Amministrazione, che attuerebbe la delega in materia di SCIA.

Potrebbe essere introdotta una previsione legislativa di “moduli unificati e standardizzati”, pubblicati sui siti delle amministrazioni che riceveranno le varie SCIA, con la specificazione dei contenuti e l’indicazione di cosa allegare alla segnalazione. In più è in programma la regolamentazione della natura delle attività soggette a SCIA che, però, hanno bisogno a loro volta di altre segnalazioni (SCIA plurima) per il loro svolgimento: asseverazioni, attestazioni, comunicazioni e notifiche.

Oltre a questo decreto legge, costituito da quattro articoli, ci saranno altre novità, quando sarà inserita la previsione normativa di emanare nuovi decreti legislativi volti a trovare attività oggetto di comunicazione o SCIA, o che hanno bisogno di un’autorizzazione esplicita.

 

SCIA – i tempi

La Pubblica Amministrazione che riceve la SCIA deve verificare, entro 60 giorni dalla data di ricezione, che i requisiti dichiarati ci siano e siano veri. Se non è così, procede con i provvedimenti di richiesta di conformazione dell’attività, o ne vieta il proseguimento ed eventualmente sanziona la persona intestataria della SCIA che ha dichiarato il falso.

 

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